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Consulenti del lavoro di Trapani

Chi è il
praticante


E' possibile svolgere la pratica presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro iscritto all'Albo da almeno cinque anni che operi come libero professionista con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societaria, e sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall’Ordinamento

Il professionista non può ammettere contemporaneamente più di tre praticanti Consulenti del Lavoro presso il proprio studio.

Il professionista ha l’obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Il periodo di tirocinio è stabilito in diciotto mesi e può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Il tirocinio, in presenza di una specifica convenzione quadro (allegato 1) tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro vigilante, può essere svolto per i primi sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro. I Consigli Provinciali e le Università, pubbliche e private, possono stipulare convenzioni conformi a quella di cui al periodo precedente per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

Il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse, a ciò fa eccezione il solo caso in cui il tirocinio sia svolto per il conseguimento del requisito per l’accesso all’esame di revisore legale e il professionista sia iscritto al relativo registro, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il periodo di pratica deve essere svolto con diligenza ed assiduità e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l’acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione di Consulente del Lavoro. In particolare, il praticante è tenuto a frequentare lo studio professionale, mediamente, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento, sotto la diretta supervisione del professionista affidatario, partecipando così allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Consulente del Lavoro. Sul rispetto della presente disposizione vigila il Consiglio provinciale.

Come fare a diventare praticante

La domanda di iscrizione nel registro praticanti deve essere redatta in carta legale e presentata al consiglio dell'Ordine nel cui ambito territoriale si colloca lo studio del professionista presso cui verrà svolta la pratica.

Sono ammessi alla pratica coloro che abbiano conseguito uno dei diplomi di laurea indicati nell’art. 3, comma 2, lettera d), della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 ed in particolare quelli appartenenti alle classi di laurea elencate nell’allegato 2) del regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro.

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documenti

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